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La redazione



 
TITOLO II - Ordinamento strutturale

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

 

ART. 6

Organi

 

1.      Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ente.

2.      Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3.      Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4.      La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;: ad essa sono attribuiti tutti gli atti di governo non riservati dalla legge o dal presente Statuto al Sindaco o al Consiglio Comunale.

 

ART. 7

Deliberazioni degli organi collegiali

 

1.      Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2.      L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici, le proposte possono essere d’iniziativa politica ovvero a cura dei responsabili degli uffici;  la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3.      Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

4.      I verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

 

ART. 8

Consiglio comunale

 

1.      Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2.      L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3.      Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto, in particolare quelle fissate dall’art. 42 del d. l.vo 267/2000.

4.      Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

5.      Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

6.      Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà; il suo funzionamento è stabilito da apposito regolamento nel quadro dei principi sanciti dal presente Statuto.

 

ART. 9

                     Presidente del Consiglio Comunale: Istituzione, Funzioni e Compiti

 

1.  E’ istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale.

2.  Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nella prima seduta tra i Consiglieri Comunali che                       

     non ricoprano la carica di Assessore Comunale.

3.  L’elezione del Presidente avviene, senza discussione e con votazione segreta a mezzo di schede, 

     a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. 

4. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare il Consiglio, entro il termine non                             

    superiore a 20 (venti) giorni, salvo i casi di urgenza previsti dal Regolamento per il funziona-

    mento del Consiglio Comunale, quando lo richiedono il Sindaco o un quinto dei Consiglieri,

    inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, e deve assicurare un’adeguata  e preven-

    tiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al

    Consiglio.

5. Il Presidente del Consiglio rappresenta l’intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo

    e assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

6. Il Presidente del Consiglio presiede le sedute del Consiglio comunale, provvede al proficuo fun-

    zionamento dell’assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i la-

    vori si svolgano osservando il Regolamento per il funzionamento del Consiglio. Concede la fa-

    coltà di parlare, stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per

    le quali si discute e si vota, determina l’ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

7. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza della

    legge, dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

8. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a di-

    fesa delle prerogative del Consiglio comunale e dei singoli consiglieri e ha la facoltà di sospende-

    re e di sciogliere le sedute. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni ammonimenti,

    può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

9. Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, sentito il Sin-

    daco e la Conferenza dei Capigruppo, programma il calendario dell’attività consiliare.     

10 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni vicarie e, quindi, di

     Presidente, vengono assunte dal Sindaco.

 

 

ART.10

 

Linee programmatiche di mandato

 

1.      Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio in sessione ordinaria, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo

2.      Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.

3.      Ai sensi dell’aert.42, comma 3 del d. l.vo 267/2000, con cadenza annuale, entro il 30 Settembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E’ facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4.      Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare un documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche; lo stesso è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

 

ART. 11

Commissioni

 

1.      Il Consiglio Comunale  istituisce, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti.Inoltre può istituire Commissioni temporanee o speciali, per fini di controllo o di garanzia, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali che rappresentino, con criterio proporzionale, i gruppi consiliari. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2.      Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3.      La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

 

ART. 12

Consiglieri

 

1.      Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dal T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2.      Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3.      I Consiglieri che non intervengono alle sessioni consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

 

 

 ART. 13

Diritti e doveri dei consiglieri

 

1.      I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione, nelle forme previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla normativa vigente.

2.      Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3.      I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, nonché di estrarne copia, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa; sono, inoltre, tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. I Consiglieri hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo anche attraverso l’attività del Presidente del Consiglio Comunale.

4.      I Consiglieri Comunali hanno diritto d’iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

5.      A ciascun Consigliere è riconosciuto il diritto del sindacato ispettivo, da esercitarsi in conformità alla legge ed al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

6.      Ciascun Consigliere è tenuto a comunicare con nota scritta, entro i dieci giorni successivi alla proclamazione, l’elezione del domicilio nel territorio del comune, al quale notificare gli atti collegati all’espletamento del mandato.

7.      Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare all’ufficio di segreteria, all’inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

8.      Il Consigliere Comunale, conscio dell’interesse pubblico di cui è portatore, non utilizza mai il suo status giuridico per il perseguimento di interessi privati propri o altrui.

 

ART. 14

Gruppi consiliari

 

1.      I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale, e ne danno comunicazione al sindaco ed al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni, ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2.      I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purchè in conformità con il regolamento consiliare.

3.      E’ istituita presso il comune di Rionero in Vulture la conferenza dei capigruppo finalizzata a rispondere alle finalità generali  del presente statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

4.      I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’ufficio Affari Generali del Comune.

5.      Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

6.      I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

 

 

 

ART. 15

Sindaco

 

1.      Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Il Sindaco assume pieni poteri, comprese le funzioni di ufficiale di Governo, subito dopo la proclamazione.

2.      Il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento.

3.      Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

4.      Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

5.      Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti, e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

6.      Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7.      Il Sindaco è, inoltre, competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

8.      Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

9.      In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

 

 

 

 

 

ART. 16

Attribuzioni di amministrazione

 

1.      Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente anche in sede giurisdizionale: può delegare una o più sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o singole funzioni a ciascun consigliere ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; in particolare, il Sindaco:

a)      dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune, nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b)      promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c)      convoca i comizi per i referendum locali di cui al presente statuto;

d)      adotta le ordinanze contingibili ed urgenti di cui al comma 5 art. 50 del T.U. degli EE.LL.;

2     Il Sindaco, inoltre, costituisce il proprio "staff" ed in particolare:

ü      nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

ü      può conferire, previa deliberazione della Giunta Comunale, al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore; tale incarico può essere revocato previa deliberazione della Gunta Comunale;

ü      nomina i responsabili degli uffici e dei servizi. Attribuisce e definisce, previa delibera di Giunta, incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, sottoscrivendone la convenzione in nome e per conto del Comune;

ü      informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all’art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.

 

ART. 17

Attribuzioni di vigilanza

 

1.      Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2.      Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.

3.      Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

 

ART. 18

Attribuzioni di organizzazione

 

1.      Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a)      stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b)      esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c)      propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d)      riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 19

Atti del sindaco

 

1.      Gli atti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di “decreti” e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

2.      I decreti del Sindaco sono esecutivi dal momento della loro adozione.

3.      I decreti comportanti spesa sono controfirmati dal Responsabile dei Servizi Finanziari a conferma dell’avvenuta registrazione dell’impegno di spesa, entro tre giorni dalla trasmissione. La mancanza o la insufficienza della disponibilità finanziaria sospende l’efficacia dell’atto, a meno che il Sindaco non ne disponga, con adeguata motivazione, comunque l’esecuzione.

4.      I decreti del Sindaco sono pubblicati all’albo pretorio per dieci giorni consecutivi e sono registrati, numerati e raccolti unitariamente presso l’ufficio del Segretario Comunale.

 

ART. 20

Vicesindaco

 

1.      Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2.      Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

 

ART. 21

Mozioni di sfiducia

 

1.      Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2.      Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3.      La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

 

 

ART. 22

Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

 

1.      Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla presentazione al Consiglio Comunale. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2.      L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3.      La procedura e la nomina degli esperti di cui al comma precedente per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4.      La commissione nel termine di venti giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5.      Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

 

ART. 23

Giunta comunale

 

1.      La Giunta è l’organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2.      La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3.      La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

 

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