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CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2013 DEGLI INCENDI BOSCHIVI
Rionero in Vulture 09 luglio 2013 alle 12:02:00

CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2013 DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE

ORDINANZA n° 64

CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2013 DEGLI INCENDI BOSCHIVI


E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE


 


Ordinanza n° 64


Il Sindaco


Vista la Legge Regionale 22.02.2005, n° 13 recante “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi”;


Vista la Legge n° 353 del 21.11.2000;


Visto il D.P.G.R. n° 172 del 21.06.2013;


Visto il Programma Annuale Antincendio Regionale 2013;


 


AVVISA

 


gli operatori agricoli e tutti i cittadini che esplicano attività nelle aree rurali:


§  In tutto il territorio della Provincia di Potenza, il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi è fissato dal 1.7.2013 al 15.9.2013 e, pertanto, nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 22.02.2005 n° 13;


A carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 12 della legge regionale n° 13 del 22.2.2005;


§  In tutto il territorio comunale ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n° 13 del 22.2.2005 è consentita la bruciatura delle stoppie dalle ore 4:00 del mattino ed il totale spegnimento deve avvenire entro le ore 10:00 dello stesso giorno, nonché in condizioni atmosferiche normali ed in giornate prive di vento dall’1.8.2013 in poi.


§  Il proprietario o affittuario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l’obbligo di inviare apposita comunicazione di avviso al Comando Forestale dello Stato territorialmente competente, almeno 5 giorni prima dell’inizio della bruciatura indicando la persona responsabile delle operazioni e l’esatta ubicazione del fondo.


§  A carico dei trasgressori, fermo restando la disciplina penale prevista in materia, saranno applicate le seguenti sanzioni pecuniarie di cui all’art. 12 della L.R. 22.2.2005 n° 13 di seguito riportate:


a)     da € 380,00 a € 2.600,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie prima della data consentita;


b)     da € 270,00 a € 1.600,00 per chi non provvede ad eseguire le precese perimetrali;


c)      da € 160,00 a € 1.050,00 per chi ha praticato le precese con larghezza inferiore a quella prescritta;


d)     da € 160,00 a € 1.050,00 per chi effettua la bruciatura fuori dagli orari prescritti e nelle condizioni favorevoli richieste, ovvero in assenza di personale idoneo in aiuto al proprietario o al conduttore del fondo.


e)     di € 160,00 per chi non invia apposita comunicazione al Comando Forestale dello Stato territorialmente competente.


Le sanzioni sono disciplinate dalla legge regionale n° 36 del 27.12.1983.


§  Per prevenire inottemperanze e comportamenti contrastanti con le suddette norme, sarà attivata un’intensa e diffusa vigilanza su tutto il territorio comunale, anche con il ricorso alla collaborazione di aderenti ad associazioni di volontariato di protezione civile.


 


Dalla Residenza Comunale, 8 luglio 2013


 


Il Sindaco


Dott. Antonio PLACIDO


IN ALLEGATO COPIA DELL'ORDINANZA



Allegato:Ord_bruc_stopp_2013.pdf

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