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La redazione



 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2008
Rionero in Vulture 12 giugno 2008 alle 17:19:00

AVVISO PUBBLICO
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2008

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2008


IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.C.I.







Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni;


Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ICI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 101 del 29/12/98 e successive modificazioni;


Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 08/05/2008 con la quale sono state fissate le aliquote ICI per l'anno 2008;


Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 14 del 24/01/2005 con la quale è stato disposto il passaggio alla riscossione diretta dell'Imposta Comunale sugli Immobili a decorrere dal 1 ° gennaio 2005;


 


RENDE NOTO


 


lunedì 16 giugno 2008 scade il termine per il versamento della prima rata, acconto, dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che corrisponde al 50% dell'imposta versata per l'anno 2007, ovvero al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2008, qualora sia mutata la base imponibile rispetto all'anno 2007. La seconda rata, saldo, dovrà essere versata dal 1 ° al 18 dicembre 2008.


L'imposta deve essere corrisposta in favore del Comune di Rionero in Vulture mediante versamento su apposito conto corrente postale n° 61996328 Intestato a: Comune di Rionero in Vulture - Servizio di Tesoreria - I.C.I.


·         Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del sopracitato D.Lgs. n° 504/92, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 1 ° dicembre 1993, n° 518, l'imposta dovuta per l'anno in corso potrà essere versata in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;


·         Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati e/o aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;


·         Sono soggetti passivi dell'imposta il proprietario degli immobili di cui al precedente punto, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie sugli stessi. Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato per la quota ad esso spettante. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I., approvato dal Consiglio Comunale in data 29/12/98 con deliberazione n° 101, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati;


·         L'imposta per l'anno 2008, per gli immobili siti nel territorio di questo Comune, è determinata applicando:


l.         Per gli immobili - il 7 per mille al valore degli stessi, come definito dall'art. 5 del D.Lgs. n° 504/92 e rivalutato del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge n° 662/96;


2.       Per le aree fabbricabili - al valore venale in comune commercio al 1 ° gennaio 2006 (art. 5, comma 5, D.Lgs n° 504/92);


le seguenti aliquote:


A)      6,5 per mille a carico dei soggetti passivi titolari di diritti reali su aree fabbricabili dotate di strumento urbanistico attuativo approvato;


B)      4 per mille a carico dei soggetti passivi, titolari di diritti reali su aree fabbricabili prive di strumento urbanistico attuativo.


 


Ai sensi dell'art. 1, commi 1 - 2 e 3 del D.L. 93 del 27/05/2008 pubblicato in data 28/05/2008 Sulla Gazzetta Ufficiale n° 124 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili:


Ø  l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, così come disciplinata dal D.Lgs. n° 504/92 e successive modificazioni, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 del citato D.Lgs. n° 504/92;


 


Ø  le pertinenze dell'abitazione principale così come individuate dall'art. 5, commi 1 e 2 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I., e più precisamente il garage, box o posto auto, la soffitta, la cantina, (classificati in catasto con le tipologie C/2 - C6 e C/7).


·         L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata per intero;


·         Le dichiarazioni presentate per gli anni precedenti hanno effetto anche per l'anno 2008 sempreché non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare d'imposta;


·          Tutte le variazioni e/o modificazioni intervenute nel periodo dal 10 gennaio al 31 dicembre 2007 cui consegua un diverso ammontare d'imposta, devono essere dichiarate entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, su apposita modulistica da ritirare presso l'Ufficio Tributi di questo Comune. In pratica, la casistica più ricorrente in cui si dovrà compilare ugualmente il modello di denuncia riguarda: acquisto o vendita di immobili nel corso del 2007; immobili che hanno acquistato o perso nel corso del 2007 l'esenzione o l'esclusione dall'ICI, terreni per i quali è cambiata la classificazione (ad esempio da agricola ad edificabile e viceversa), fabbricati che sono divenuti abitazione principale nel corso del 2007 oppure che hanno perso tale caratteristica prima del 31/12/2007.


 


Il Funzionario Responsabile I.C.I.


Rag. Donato CAPOSICCO


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