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Via Crucis. Interdizione temporanea della circolazione veicolare e della sosta.
Rionero in Vulture 02 aprile 2012 alle 09:37:00

Interdizione temporanea della circolazione veicolare e della sosta lungo le strade interessate dal percorso della Via Crucis del 07/04/2012.

ORDINANZA N. 46/2012


 


OGGETTO: Interdizione temporanea della circolazione veicolare e della sosta lungo le strade  interessate dal percorso della Via Crucis del 07/04/2012. 


 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE


 


VISTA la nota acquisita al n. 725/9a del Prot. Gen. dell’Ente in data 30 con la quale i sigg. Savino CECERE e Rosa PREZIUSO, in qualità di responsabili della Venerabile Confraternita “Maria SS. Del Monte Carmelo” di Rionero in Vulture, hanno comunicato che, nella giornata di sabato 7 aprile 2012, si darà luogo alla Sacra Rappresentazione della Passione e Morte di Cristo “Via Crucis”che si svilupperà, come ogni anno, lungo diverse strade cittadine;


 


CONSIDERATO che detta rappresentazione religiosa interesserà il seguente itinerario: Partenza da Via Fiera (Centro Sociale) - Via Maria Luigia Tancredi - Via Pesaro - Via Rigillo - Via Marconi - Via San Felice - Via Umberto I° (sino alla Madonnina) - Via Galliano - Via Nazario Sauro - Rampa Trappeti  - Via C. Battisti - Piazza della Vittoria - Via Giuseppe Plastino - Via Umberto I° - Via Chiesa Madre - Piazza Giustino Fortunato - Via Emanuele Gianturco - Largo Mazzini - Via Cairoli - Via Roma – Via Luigi La Vista - Via De Rosa - Via Umberto I° - Via Maria Luigia Tancredi e Via Fiera con rientro al Centro Sociale;


 


RITENUTO che, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione di cui trattasi, a tutela della sicurezza pubblica, è necessario sospendere, in via temporanea e per il tempo strettamente utile al passaggio dei partecipanti, la circolazione veicolare sui tratti di strada interessati;


 


RITENUTO, inoltre, per le motivazioni sopra espresse, vietare la sosta a tutte le categorie di veicoli lungo l’intero percorso interessato, ivi compreso il Largo Fiera, area sottostante al Centro Sociale, ove è prevista la recitazione dei personaggi nell’ambito della rappresentazione della Crocifissione, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e, comunque, sino al termine della manifestazione in trattazione;


 


RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;


 


VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 2 del 09/01/2012, esecutivo ai sensi di legge, con il quale sono state conferite al sottoscritto le competenze gestionali relative al Servizio Polizia Municipale;


 


VISTO l’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.ii, recante il Nuovo Codice della Strada;


 


VISTI gli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;


 


VISTO lo Statuto Comunale ed i criteri generali di organizzazione dei servizi e degli uffici;


 


RITENUTA, quindi, la propria competenza in materia;


 


O R D I N A


 


per i motivi in premessa specificati,


il giorno 7 aprile 2012, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 è sospesa in via temporanea la circolazione veicolare ed è vietata la sosta a tutte le categorie di veicoli lungo le seguenti strade comunali: Via Fiera (Centro Sociale) - Via Maria Luigia Tancredi - Via Pesaro - Via Rigillo - Via Marconi - Via San Felice - Via Umberto I° (sino alla Madonnina) - Via Galliano - Via Nazario Sauro - Rampa Trappeti  - Via C. Battisti - Piazza della Vittoria - Via Giuseppe Plastino - Via Umberto I° - Via Chiesa Madre - Piazza Giustino Fortunato - Via Emanuele Gianturco - Largo Mazzini - Via Cairoli - Via Roma – Via Luigi La Vista - Via De Rosa - Via Umberto I° - Via Maria Luigia Tancredi e Via Fiera con rientro al Centro Sociale, , ivi compreso il Largo Fiera, area sottostante al Centro Sociale, ove è prevista la recitazione dei personaggi, nell’ambito della rappresentazione della Crocifissione;


 


Manda a dare notizia della presente a mezzo della prescritta segnaletica mobile da apporsi in loco a cura del personale dell’Ufficio Tecnico Comunale - Vivibilità, con le modalità e indicazioni che saranno rese dal Comando di Polizia Municipale.


 


D I S P O N E


 


Di subordinare la validità della presente Ordinanza alla durata della manifestazione.


Il personale del Servizio Polizia Municipale è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza e di dare adeguata pubblicità a questo provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.


Il personale del Servizio di Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia Stradale sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.


A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.


In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso da chi vi abbia interesse, alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.


A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si rende noto che il responsabile del presente procedimento è il Comandante della Polizia Municipale di Rionero in Vulture Magg. Mauro DI LONARDO.


La presente Ordinanza ha forza di legge, sarà conservata agli atti del Comune e gli agenti della Forza Pubblica la faranno osservare nei modi in essa previsti.


Il Responsabile del Servizio


Magg. Mauro DI LONARDO


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