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La redazione



 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE
Rionero in Vulture 08 luglio 2012 alle 13:26:00

CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2012 DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE.

CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2012 DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE


 


Ordinanza n° 96 del 12 luglio 2012


Il Sindaco


Vista la Legge Regionale 22.02.2005, n° 13 recante “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi”;


Vista la Legge n° 353 del 21.11.2000;


Visto il D.P.G.R. n° 188 del 26.06.2012;


Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;


Visto il Programma Annuale Antincendio Regionale 2012;


Tenuto conto delle caratteristiche orografiche del territorio comunale;


 


AVVISA

 


gli operatori agricoli e tutti i cittadini che esplicano attività nelle aree rurali:


§  In tutto il territorio della Provincia di Potenza, il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi è fissato dal 1.7.2012 al 15.9.2012 e, pertanto, nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 22.02.2005 n° 13;


A carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 12 della legge regionale n° 13 del 22.2.2005;


§  In tutto il territorio comunale ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n° 13 del 22.2.2005 è consentita la bruciatura delle stoppie e degli altri residui vegetali esclusivamente dalle ore 4:00 del mattino ed il totale spegnimento deve avvenire entro le ore 10:00 dello stesso giorno, nonché in condizioni atmosferiche normali ed in giornate prive di vento dall’1.8.2012 in poi.


§  Il proprietario o affittuario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l’obbligo di inviare apposita comunicazione di avviso al Comando Forestale dello Stato territorialmente competente, almeno 5 giorni prima dell’inizio della bruciatura indicando la persona responsabile delle operazioni e l’esatta ubicazione del fondo.


§  A carico dei trasgressori, fermo restando la disciplina penale prevista in materia, saranno applicate le seguenti sanzioni pecuniarie di cui all’art. 12 della L.R. 22.2.2005 n° 13 di seguito riportate:


a)     da € 380,00 a € 2.600,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie prima della data consentita;


b)     da € 270,00 a € 1.600,00 per chi non provvede ad eseguire le precese perimetrali;


c)      da € 160,00 a € 1.050,00 per chi ha praticato le precese con larghezza inferiore a quella prescritta;


d)     da € 160,00 a € 1.050,00 per chi effettua la bruciatura fuori dagli orari prescritti e nelle condizioni favorevoli richieste, ovvero in assenza di personale idoneo in aiuto al proprietario o al conduttore del fondo.


e)     di € 160,00 per chi non invia apposita comunicazione al Comando Forestale dello Stato territorialmente competente.


Le sanzioni sono disciplinate dalla legge regionale n° 36 del 27.12.1983.


§  Per prevenire inottemperanze e comportamenti contrastanti con le suddette norme, sarà attivata un’intensa e diffusa vigilanza su tutto il territorio comunale, anche con il ricorso alla collaborazione di aderenti ad associazioni di volontariato di protezione civile.


 


Dalla Residenza Comunale, 12 luglio 2012


 


Il Sindaco

Dott. Antonio PLACIDO

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