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La redazione



 
TITOLO III - Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

TITOLO III

Istituti di partecipazione e

diritti dei cittadini

 

CAPO I

Partecipazione e decentramento

 

ART. 28

Partecipazione popolare

 

1.       Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2.       La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato nonché il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3.       Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

 

 

 

 

CAPO II

Associazionismo e volontariato

 

ART. 29

Associazionismo

 

1.      Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2.      A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3.      Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4.      Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5.      Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

 

ART. 30

Diritti delle associazioni

 

1.      Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’Ente nel settore in cui essa opera.

2.      Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta.

 

ART. 31

Contributi alle associazioni

 

1.      Il Comune può erogare alle associazioni, anche se non registrate, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2.      Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3.      Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente, sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4.      Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

 

 

ART. 32

Volontariato

 

1.      Il Comune riconosce e promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2.      Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3.      Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato;  può, altresì, avvalersi, nella gestione di tali servizi, di Associazioni giuridicamente riconosciute nonché di quelle fornite di statuto approvato con D.P.R. o D.M. .

 

 

 CAPO III

Modalità di partecipazione

 

 

ART. 33

Consultazioni

 

1.      L’Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2.      Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

 

 

 

ART. 34

Petizioni

 

1.       Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma individuale o collettiva, agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2.       La petizione è esaminata dall’organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.

3.       Se il termine previsto dal 2° comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta successiva di Consiglio.

4.       La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

 

 

ART. 35

Proposte

 

1.      Cinquecento cittadini, iscritti nelle liste elettorali, possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette, entro trenta giorni, all’organo competente, corredate del parere dei Responsabili dei Servizi interessati, nonché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2.      L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

3.      Tra l’Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

 

ART. 36

Referendum

 

1.      Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza consiliare, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2.      Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che già sono state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.

3.      Soggetti promotori del referendum possono essere:

a)      duemilacinquecento iscritti nelle liste elettorali del Comune;

b)      il Consiglio Comunale, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4.      Il Consiglio Comunale, con proprio regolamento, fissa: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5.      Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

6.      Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non hanno partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.

 

 

 

ART. 37

Diritto di accesso

 

1.      Ai cittadini, singoli o associati, è garantita la libertà di accesso agli atti dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità di cui al d. l.vo 267/2000 ed il relativo regolamento di attuazione;

2.      Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dalle predette disposizioni.

3.      Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

 

 

ART. 38

Diritto di informazione

 

1.      Tutti gli atti dell’Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici con le limitazioni previste al precedente articolo, fatte salve le disposizioni in materia di privacy  (legge 675/96).

2.      L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3.      L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4.      La Giunta Municipale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

 

 

ART. 39

Consulte Cittadine

 

1.      Sono istituite consulte riferite alle seguenti aree tematiche: anziani, giovani, donne, ceti produttivi, del lavoro e dell'immigrazione, dell'ambiente, della cultura, dell'informazione e dello sport.

2.      Le consulte sono istituti di partecipazione democratica e propositiva per l'Amministrazione Comunale e possono essere interpellate prima delle deliberazioni più rilevanti per l'Ente ed in sede di presentazione del programma amministrativo di cui all'art. 10 del presente Statuto.

3.      Un regolamento ne disciplinerà la costituzione ed il funzionamento.

 

 

CAPO IV

Difensore civico

 

ART. 40

Istituzione

 

1.      Il Comune  istituisce l’ufficio del difensore civico al fine di garantire l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione comunale.

 

ART. 41

Nomina

 

1.      Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2.      La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che abbiano maturato i trenta anni e non superato i settanta anni, che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti.

3.      Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

4.      Non può essere nominato difensore civico:

a)      chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b)      i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri con funzioni direttive di partiti politici;

c)      i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’Amministrazione Comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

d)      chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’Amministrazione Comunale;

e)      chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

 

 

 

 

 

 

ART. 42

Decadenza e revoca

 

1.      Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.

2.      La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3.      Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per dimostrate gravi inadempienze con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, anche su istanza di cinque Consiglieri Comunali.

4.      In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza, o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

 

ART. 43

Funzioni

 

1.      Il difensore civico è funzionario onorario.

2.      Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

3.      Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o i regolamenti.

4.      Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli o indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.

5.      Il difensore civico deve, inoltre, vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

6.      Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico, nel suo ufficio, in uno o più giorni della settimana.

7.      Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 17, comma 38, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le modalità previste dall’art. 17, comma 39, della stessa legge.

8.      Collabora con l’Amministrazione al fine di garantire l’imparzialità ed il buon andamento della stessa.  

 

ART. 44

Facoltà e prerogative

1.       L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, unitamente alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2.       Il difensore civico, nell’esercizio del suo mandato, può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell’Amministrazione Comunale e dei concessionari dei pubblici servizi.

3.       Egli, inoltre, può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

4.       Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento, e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5.       Il difensore civico può, altresì, invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6.       E’ facoltà del difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso.

7.       Il difensore civico è tenuto al segreto d’ufficio.

 

ART. 45

Relazione annuale

 

1.      Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di gennaio, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2.      Il difensore civico, nella relazione di cui al primo comma, può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.

3.      La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali, e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.

 

ART. 46

Indennità di funzione

 

1.      Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

 

 

 

CAPO V

Procedimento amministrativo

 

ART. 47

Interventi nel procedimento amministrativo

 

1.      I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno la facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge o dai regolamenti comunali.

2.      Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare immediatamente gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.

3.      Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione di cui al 2° comma, effettuandola invece a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio o con altri mezzi, garantendo comunque idonea pubblicizzazione ed informazione.

4.      Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto ed al procedimento, salva espressa rinuncia al termine.

5.      Il responsabile dell’istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 4, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale, che dovrà essere notificato al diretto interessato.

6.      Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

7.      Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione o la proposta.

8.      I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso, per i quali è consentito soltanto per il tempo strettamente necessario a tutelare altri interessi.

9.      La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.v

 



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