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La redazione



 
TITOLO V - Uffici e personale

Uffici e personale

 

CAPO I

Uffici

 

ART. 50

Principi strutturali ed organizzativi

 

1.      L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a)      un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b)      l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c)      l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d)      il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché della massima collaborazione tra gli uffici.

 

ART. 51

Organizzazione degli uffici e del personale

 

1.      Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2.      Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, e criteri di funzionalità, economicità di gestione e massima flessibilità della struttura.

3.      I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

 

ART. 52

Regolamento degli uffici e dei servizi

 

1.      Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e tra questi, il Direttore Generale, se nominato, e gli organi amministrativi.

2.      I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e verificarne il conseguimento; al direttore generale, se nominato, e ai funzionari responsabili dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3.      L’organizzazione del comune si articola in servizi, ai quali sono assegnati una serie di funzioni anche per il tramite di unità intermedie.

4.      Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge, e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

 

ART. 53

Diritti e doveri dei dipendenti

 

1.      I dipendenti comunali , inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie (ex qualifiche funzionali) in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2.      Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il Direttore Generale, se nominato, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l’Amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3.      L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’Ente, dei contratti già approvati, compete al Responsabile dei singoli uffici e servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore Generale, se nominato, e dagli organi collegiali.

4.      Il personale di cui al precedente comma provvede, altresì, al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie, nonché alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente e dei decreti di occupazione d’urgenza di immobili di cui all’art. 32 della legge 265/99.

5.      Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale; il regolamento sulle sanzioni disciplinari individua le procedure sanzionatorie nei confronti dei dipendenti.

 

CAPO II

Personale direttivo

 

ART. 54

Direttore generale

 

1.      Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare Direttore il Segretario Comunale, oppure un professionista esterno, al di fuori della pianta organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti.

2.      In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra Comuni interessati.

 

ART. 55

Compiti del direttore generale

 

1.      Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2.      Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i responsabili dei servizi che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3.      La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può  procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave incompatibilità.

 

ART. 56

Funzioni del direttore generale

 

1.      Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2.      Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a)      attua gli indirizzi e gli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei responsabili dei servizi;

b)      sovrintende alla gestione dell’Ente garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza e di efficacia;

c)      predispone il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 40, comma 2, lett.a), D. Lgs. 77/95;

d)      dirige i responsabili dei servizi e sovrintende alla loro attività;

e)      definisce i criteri generali per l’organizzazione degli uffici, previa informazione alle rappresentanze sindacali e nel rispetto dell’art. 4, D.Lgs. 29/93, e delle direttive del Sindaco;

f)        propone al Sindaco, sentito il nucleo di valutazione, le misure sanzionatorie previste dalla legge a carico dei Dirigenti per responsabilità di risultato;

g)      fornisce il parere sulle nuove dotazioni organiche;

h)      ha il potere-dovere di proporre alla Giunta Comunale l’esercizio del potere generale di autotutela nei confronti di quelle determinazioni gestionali che possono recare grave danno all’Ente o creare grave pericolo di squilibrio del bilancio;

i)        esercita ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di organizzazione.

 

ART. 57

Responsabili degli uffici e dei servizi

 

1.      I responsabili degli uffici sono individuati nel regolamento di organizzazione.

2.      I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3.      Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

 

 

 

ART. 58

Funzioni dei responsabili  dei servizi

 

1.      I Responsabili dei servizi approvano i ruoli dei tributi e dei canoni;

2.      Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni, concessioni o analoghi, la cui emanazione presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie. Svolgono, inoltre, le seguenti ulteriori funzioni:

a)      presiedono le commissioni di gara e di concorso e assumono la responsabilità dei relativi procedimenti;

b)      hanno la piena responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c)      emanano apposita determinazione a contrattare ai sensi dell’art.192 T.U. Enti Locali (d. l.vo 267/2000);

d)      stipulano i contratti in rappresentanza dell’Ente;

e)      compiono, oltre agli atti di gestione generale dell’Ente, tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

f)        rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

g)      emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide, e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi,  i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

h)      provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

i)        emettono tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale e ne curano l’attuazione, nonché hanno i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

j)        emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

k)      pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento, ad eccezione di quelle di cui all’art.50, comma 5 T.U. EE.LL.;

l)        gestiscono e amministrano il personale loro sottoposto;

m)    promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ed essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

n)      provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore, se nominato;

o)      forniscono al Direttore, se nominato, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

p)      autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore, se nominato, o dal Sindaco;

q)      predispongono i progetti-obiettivi per il personale e ne curano l’attuazione; predispongono i giudizi sugli obiettivi raggiunti dal personale dei propri uffici per i fini fissati dalle leggi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

r)       concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune e gestiscono il personale LSU o comunque comandato, distaccato o trasferito da altre Amministrazioni;

s)       rispondono, nei confronti del Direttore, se nominato, o del Sindaco del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3.      I Responsabili dei servizi possono delegare le responsabilità dei procedimenti connessi alle funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati e del provvedimento finale.

4.      Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

 

ART. 59

Incarichi dirigenziali e di

alta specializzazione

 

1.      La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, responsabili di uffici e/o servizi ovvero  di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2.      La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art.110 T.U. Enti Locali.

3.      I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo  consentano apposite norme di legge.

 

 

 

 

 

ART. 60

Collaborazioni esterne

 

1.      Il regolamento può prevedere collaborazioni professionali esterne con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2.      Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

 

ART. 61

Ufficio di indirizzo e di controllo

 

1.      Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

 

 

 

CAPO III

Il segretario comunale

 

ART. 62

Segretario comunale

 

1.      Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito albo.

2.      Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario Comunale.

3.      Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4.      Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

 

ART. 63

Funzioni del segretario comunale

 

1.      Il Segretario Comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di giunta e di consiglio, e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al  Sindaco.

2.      Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli, su richiesta, esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3.      Il  Segretario Comunale riceve dal Consiglio e dalla Giunta, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge ed ognuno per le deliberazioni di propria competenza, la richiesta di trasmissione delle stesse al difensore civico, se nominato, o al comitato regionale preposto, per un loro eventuale controllo.

4.      Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum, e riceve le dimissioni del Sindaco, nonché la mozione di sfiducia.

5.      Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, nonché esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal regolamento, o conferitagli dal Sindaco.

 

 

 

ART. 64

Vicesegretario comunale

 

1.      La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’ente in possesso di laurea prevista per l'accesso al concorso nazionale.

2.      Il Vicesegretario Comunale sostituisce il Segretario Comunale in caso di sua assenza o impedimento.

 

 

 

CAPO IV

La responsabilità

 

ART. 65

Responsabilità verso terzi

 

1.      Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore, se nominato, e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono obbligati a risarcirlo.

2.      Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’Amministratore, dal Segretario o dal Dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3.      La responsabilità personale dell’Amministratore, del Segretario, del Direttore, se nominato, e del dipendente che abbia violato diritti di terzi, sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4.      Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

5.      Il Comune può stipulare polizze assicurative a favore dei propri Amministratori e Dipendenti, nonché del Direttore Generale, se nominato, e del Segretario, per responsabilità civile, amministrativa e contabile nelle quali i predetti soggetti dovessero incorrere per atti od operazioni compiute nello svolgimento del proprio mandato o delle proprie funzioni, esclusi i casi di dolo o colpa grave.

 

ART. 66

Responsabilità dei contabili

 

1.      Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

 

 

 

CAPO V

Finanza e contabilità

 

ART. 67

Ordinamento

 

1.      L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2.      Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3.      Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

 

ART. 68

Attività finanziaria del comune

 

1.      Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti, e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2.      I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità, ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3.      Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime, e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse, e tariffe.

4.      Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione, ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

 

 

 

ART.69

                                                        Amministrazione dei beni comunali

 

1.      Il responsabile del servizio finanziario dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune, da rivedersi annualmente, ed è responsabile dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2.      I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali possono essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

 

ART. 70

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