Rionero in Vulture 05 giugno 2013 alle 12:27:00
VERSAMENTO E ADEMPIMENTI IMU ANNO 2013
AVVISO PUBBLICO
versamento e adempimenti IMU anno 2013
VISTI:
§ l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
§ il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;
§ l’art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;
§ l’art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;
§ l’art. 9 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni in L. 07.12.2012 n. 213;
§ l’art. 1, commi 380 e seguenti, della L. 24.12.2012, n. 228;
§ l’art. 10 del D.L. 08.04.2013, n. 35;
§ l’art. 1 del D.L. 21.05.2013, n. 54;
§ il Regolamento comunale IMU approvato con DCC n.29 del 29.06.2012
SI INFORMA
§ che entro il 17 GIUGNO 2013 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2013;
§ che in base all’art. 1 del D.L. n.54/2013 il versamento della prima rata del tributo è sospeso solo per:
o l’abitazione principale e le relative pertinenze e le fattispecie dal Comune ad essa assimilate (circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 23/05/2013), eccetto che per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
o le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
o gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
o l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
o l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
o i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art.13,comma 4,5 e 8, del D.L.n.201 del 2011.
Il versamento della prima rata per le fattispecie che beneficiano della sospensione dovrà eseguirsi entro il 16/09/2013 se entro il 31/08/2013 non verrà adottata dallo Stato la riforma dell’imposizione immobiliare prevista dall’art. 2 del D.L. n.54/2013.
SI RAMMENTA CHE
§ Il versamento del saldo dell’imposta deve eseguirsi entro il 16/12/2013.
SOGGETTI PASSIVI: Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
IMMOBILI SOGGETTI ALL’IMPOSTA: Il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto gli immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs. 23/2011.
BASE IMPONIBILE:
o Fabbricati iscritti in catasto: valore calcolato sulla rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5% con applicazione dei seguenti moltiplicatori specifici per la categoria catastale del fabbricato:
§ Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
§ Cat. A (no A/10): 160 - Cat. A/10: 80 - Cat. B: 140 - Cat. C/1: 55 - Cat. C/2-C/6-C/7: 160 - Cat. C/3-C/4-C/5: 140 - Cat. D (no D/5): 65 - Cat. D/5: 80
Attenzione!! Per gli immobili di categoria D il coefficiente è stato incrementato nel 2013 rispetto al 2012.
o Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
o Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92).
ALIQUOTE: A norma dell’art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011 il versamento della prima rata deve eseguirsi applicando le aliquote e le detrazioni vigenti nei 12 mesi dell’anno precedente, vale a dire quelle dell’anno 2012. Le aliquote deliberate per il 2013 devono applicarsi solo in sede di pagamento del saldo.
Si riportano le aliquote vigenti nel 2012:
o Abitazione principale e pertinenze: 0,40%
o Aliquota base (tutti gli altri immobili): 0,96%
Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
DETRAZIONE: Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di €. 200,00 da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una maggiorazione della detrazione di €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell’imposta dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze.
CALCOLO DELL’IMPOSTA: Il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
Dal 2013 non si applica più la quota statale del tributo. Pertanto, fatta eccezione per quanto di seguito indicato, il tributo deve versarsi interamente al comune.
Per gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D il tributo deve invece calcolarsi come segue:
Quota statale: applicando l’aliquota dello 0,76%
Quota comunale: applicando l’aliquota dello 0,26%.
Prima di eseguire il versamento dell’imposta del mese di dicembre si invita a verificare le aliquote definitive vigenti, sulla base di quanto stabilito dal Comune.
PAGAMENTO: Il versamento dell’imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali) utilizzando i codici tributo previsti e sotto indicati:
o Abitazione principale e pertinenze: Codice 3912
o Aree fabbricabili: Codice 3916
o Immobili produttivi cat. D: Codice 3930 (quota Comune) – Codice 3925 (quota Stato)
o Altri fabbricati: Codice 3918.
Il codice Comune da indicare è H307.
L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore.
Non va eseguito il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 10,00.
DICHIARAZIONE: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale.
La dichiarazione dell’anno 2012 deve essere presentata entro il 30/06/2013.
Per verificare le ipotesi in cui vi è l’obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale
Per maggiori informazioni possono essere contattati gli uffici comunali, i CAAF e professionisti fiscali di fiducia.
Rionero in Vulture, 4 giugno 2013
L'Assessore al Bilancio
Raffaele GIORDANO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Donato CAPOSICCO
IN ALLEGATO L'AVVISO PUBBLICO E LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Allegato:AP_acconto_IMU_Circ_MEF.pdf |