Rionero in Vulture 14 ottobre 2013 alle 18:27:00
Gentile Contribuente, l’art.14 del D.Lgs.n.201/2011, convertito con modificazioni dalla L.n.214/2011, ha istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura totale del costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili, con decorrenza 1.1.2013 e sopprimendo contestualmente la previgente tassa sui rifiuti (TARSU).
Comunicazioni per il pagamento della TARES dell’anno 2013
Gentile Contribuente,
l’art.14 del D.Lgs.n.201/2011, convertito con modificazioni dalla L.n.214/2011, ha istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura totale del costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili, con decorrenza 1.1.2013 e sopprimendo contestualmente la previgente tassa sui rifiuti (TARSU).
Il Consiglio Comunale di Rionero in Vulture con Deliberazione n.33 del 4 settembre 2013 ha adottato il Regolamento per l’applicazione del tributo, il piano finanziario ed il piano tariffario per il 2013.
Pur consapevole di dover ottemperare ad un ineludibile obbligo di legge, il Consiglio Comunale, in occasione dell'approvazione del regolamento e dei dispositivi di attuazione, ha ritenuto di approvare il seguente ordine del giorno “l'introduzione della TARES, con i relativi criteri di applicazione, è fortemente ingiusta e peggiorativa rispetto alla precedente TARSU, non solo, ma la stessa si accanisce violentemente sulle piccole attività e sui nuclei familiari numerosi. Pertanto, l'intero Consiglio Comunale invita le Istituzioni preposte a rielaborare il tributo secondo il principio costituzionale della progressività delle imposte e dell'applicazione rigorosa e ragionevole del principio comunitario della direttiva CEE n.98 del 2008, cosiddetto «Chi inquina paga»".
Il Comune ha prontamente rivolto tale accorato invito all’ANCI perché, raccogliendo il disagio della totalità dei Comuni italiani, possa farsi interprete e promotore di una fiscalità comunale più equa e più equilibrata per i cittadini e le imprese. E ciò anche perché i Comuni, che ancora una volta non si sottraggono a responsabilità grandi e piccole cui sono chiamati, sono stati investiti di un improprio e gravoso ruolo di esattore erariale, essendosi invertito di fatto il flusso dei trasferimenti che in passato erano diretti dalla Stato ai Comuni ed oggi invece vanno dai Comuni allo Stato, pur rimanendo a carico dei Comuni le risposte sui servizi primari alla comunità.
Purtroppo indipendentemente dall’autodeterminazione dei Comuni, tale Tributo costituisce un tassello di una riforma incompleta ed incompiuta della finanza locale, le cui vicissitudini ed i cui ritardi hanno comportato e stanno comportando non pochi problemi per la imprescindibile necessità di risorse finanziarie occorrenti per il funzionamento dei servizi pubblici.
Peraltro, la normativa di tale tributo è stata più volte modificata nel corso dei mesi di vigenza, finendo per produrre effetti sempre più gravosi sul rapporto tra cittadini e Comuni, come più volte sottolineato dalla comunità degli Enti Locali.
Consapevoli dei disagi che deriveranno dall’applicazione del tributo, ma necessitati dalla normativa statale e dall’obbligo di finanziamento integrale dei servizi, facciamo appello al senso di responsabilità che sta contraddistinguendo i cittadini italiani per poter fare insieme, ognuno per la propria parte, quanto necessario per assicurare la sostenibilità e la continuità dei servizi per questa comunità.
Grazie.
Il Sindaco
Antonio PLACIDO
NOTE SU TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La TARES è disciplinata dall’art. 14 D.L. n.201/2011 cmi L.n.214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle norme statali di attuazione, dalla DCC n.33 del 4.09.2013 (pubblicata il 12.09.2013) e dalla DGC n° 228 del 9.09.2013.
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte (queste ultime per utenze non domestiche), a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Tale tributo copre i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Per la regolazione e le tariffe si rinvia al REGOLAMENTO ed ai dispositivi di attuazione per l’anno 2013 approvati con DCC n.33/2013, consultabile sul sito internet del Comune e presso i recapiti indicati in calce.
Le MODALITÀ DI CALCOLO del tributo sono le seguenti:
- Utenze domestiche: prodotto della superficie calpestabile già denunciata ai fini TARSU per la tariffa unitaria fissa, sommato all’importo della tariffa variabile (composta da un importo fisso determinato in base al numero di componenti presenti nel nucleo familiare).
- Utenze non domestiche: prodotto della superficie calpestabile già denunciata ai fini TARSU moltiplicata per la tariffa unitaria fissa, sommato al prodotto della stessa superficie per la tariffa variabile.
Al tributo così individuato si aggiunge:
- la maggiorazione dovuta allo Stato pari a 0,30 €/mq;
- Il tributo provinciale del 5% dovuto alla Provincia per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (art. 19 del d.lgs 504/1992).
Il dettaglio del tributo dovuto per il 2013 dai nuclei familiari e dagli operatori economici è in corso di consegna.
Per quanto riguarda le DICHIARAZIONI, si precisa che:
- sono valide le dichiarazioni TARSU già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili;
- i soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARES entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo, secondo la regolazione per tempo vigente;
- Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti;
- La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito.
Il VERSAMENTO della TARES dovrà essere effettuato con i modelli F24 allegati (TARES COMUNE: codice tributo 3944; MAGGIORAZIONE STATO: codice tributo 3955) secondo le seguenti rate e scadenze fissate con Deliberazione della Giunta Comunale n° 228 del 9.09.2013:
- 1^ rata: 15 ottobre 2013;
- 2^ rata: 31 ottobre 2013;
- 3^ rata: 30 novembre 2013;
- Qualora la ricezione dell’avviso di pagamento del tributo avvenga oltre la scadenza della prima rata, è ammesso il pagamento della stessa entro 15 giorni dal ricevimento senza ulteriori aggravi.
Si precisa che:
- il versamento con modello delega F24 potrà essere effettuato presso l’Istituto Tesoriere o qualunque altro sportello bancario o postale senza alcuna commissione;
in caso di modifica del piano tariffario, si provvederà alla rideterminazione della 3^ rata ed alle conseguenti operazioni di conguaglio; informativa e modulistica saranno rese disponibili tramite il sito internet e presso l’Ufficio della Concessionaria C.&C. in Vico Turati, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,00.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Donato CAPOSICCO
IN ALLEGATO IL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES
Allegato:Reg_TARES_0013.pdf |