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La redazione



 
AVVISO PUBBLICO
Rionero in Vulture 03 dicembre 2013 alle 13:06:00

VERSAMENTO SECONDA RATA IMU ANNO 2013

AVVISO PUBBLICO


 


versamento seconda rata IMU


anno 2013


 


L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE


 


VISTI:


l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e s.m.i.;


il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;


l’art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;


l’art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;


l’art. 9 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni in L. 07.12.2012 n. 213;


l’art. 1, commi 380 e seguenti, della L. 24.12.2012, n. 228;


l’art. 10 del D.L. 08.04.2013, n. 35;


l’art. 1 del D.L. 21.05.2013, n. 54


il Regolamento comunale IMU approvato con DCC n.29 del 29.06.2012


l’art.2 del D.L.n.102/2013 cmi dalla L.n.124/2013


l’art.1 del D.L.n.133 del 30.11.2013


 


INFORMA


 


che entro il 16 DICEMBRE 2013 deve essere effettuato il versamento della seconda


rata (saldo) dell’imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2013;


 


che la seconda rata IMU 2013 non è dovuta per l’abitazione principale, come


segue:


- è abolita in base all’art. 1 D.L.n.133/2013, per :


o   a) gli immobili di cui all’art.1 c.1 lett. a) e b) del D.L.n.54/2013 cmi dalla L.n.85/2013;


§  abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie assimilate (circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 23/05/2013), eccetto che per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;


§  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;


o   b) immobili di cui all’art. 4 c.12–quinquies del D.L.n.16/2012 cmi dalla L.n.44/2012 (casa coniugale assegnata al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio);


o   c) immobili di cui all’art.2 c.5 del D.L.n.102/2013 cmi dalla L.n.124/2013 (personale in  servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e appartenente alla carriera prefettizia, fatto salvo quanto previsto dall'art.28 c.1 D.Lgs.n.139/2000; a partire dall’1.07.2013);


o   d) terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’art. 13 c.5 del D.L.n.201/2011 cmi L.n.214/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;


o   e) fabbricati rurali ad uso strumentale (art.13 c.8 del D.L.n.201/2011 cmi L.n.124/2011).


 


ATTENZIONE: L’agevolazione non si applica per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali diversi da quelli sopra indicati sub lett.d) ed e);


 


- il tributo non è dovuto da Regolamento comunale (DCC n.29/2012) per:


o   unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici, con i requisiti previsti dall’art.7;


o   unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.8);


o   unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art.8);


 


E RAMMENTA CHE


 


Il versamento della seconda rata IMU deve eseguirsi entro il 16/12/2013


 


-        SOGGETTI PASSIVI:


Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.


 


-        IMMOBILI SOGGETTI ALL’IMPOSTA:


il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto gli immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.


 


-        BASE IMPONIBILE:


o   Fabbricati iscritti in catasto: valore calcolato sulla rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5% con applicazione dei seguenti moltiplicatori specifici per la categoria catastale del fabbricato:


§  Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore


§  Cat. A (no A/10): 160 - Cat. A/10: 80 - Cat. B: 140 - Cat. C/1: 55 - Cat. C/2-C/6-C/7: 160 - Cat. C/3-C/4-C/5: 140 - Cat. D (no D/5): 65 - Cat. D/5: 80


ATTENZIONE: Per gli immobili di ctg.D il coefficiente è stato incrementato nel 2013.


o   Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;


o   Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92).


 


-        ALIQUOTE:


Si riportano le aliquote vigenti nel 2013:


o   Abitazione principale e pertinenze: abolita


o   Aliquota base (tutti gli altri immobili): 1,00%


ATTENZIONE: l’aliquota è stata modificata con DCC n.43 dell’8.11.2013


 


Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.


 


-        DETRAZIONE:


il tributo applicabile per il 2013 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stato abolito, pertanto le detrazioni per il 2013 non sono applicabili.


 


-        CALCOLO DELL’IMPOSTA:


il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.


Dal 2013 non si applica più la quota statale del tributo. Pertanto, fatta eccezione per quanto di seguito indicato, il tributo deve versarsi interamente al comune.


Per gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D il tributo deve invece calcolarsi come segue:


- Quota statale: applicando l’aliquota dello 0,76%


- Quota comunale: applicando l’aliquota dello 0,24%.


 


-        PAGAMENTO:


il versamento dell’imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali) utilizzando i seguenti codici tributo:


o   Abitazione principale e pertinenze: Codice 3912 (NB: rate abolite per il 2013)


o   Aree fabbricabili: Codice 3916


o   Immobili produttivi cat. D: Codice 3930 (quota Comune) – Codice 3925 (quota Stato)


o   Altri fabbricati: Codice 3918.


Il codice Comune da indicare è H307.


L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore.


Non va eseguito il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 10,00.


 


-        DICHIARAZIONE:


I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale.


La dichiarazione dell’anno 2013 deve essere presentata entro il 30/06/2014.


Per verificare le ipotesi in cui vi è l’obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale


 


Per maggiori informazioni possono essere contattati gli uffici comunali, i CAAF e professionisti fiscali di fiducia.


 


Rionero in Vulture, 1 dicembre 2013


 


Il Sindaco


Antonio PLACIDO


 


L'Assessore al Bilancio


Raffaele GIORDANO


 


Il Responsabile del Servizio Finanziario


Donato CAPOSICCO


 


IN ALLEGATO IL DECRETO LEGGE 30 novembre 2013, n°133. Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.



Allegato:DL_2013_133_abol_IMU_01.pdf

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