Rionero in Vulture 01 febbraio 2010 alle 11:24:00
BANDO DI CONCORSO per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2010
Per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione dei contributi del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della Legge 09/12/1998, n. 431 nonché del Fondo Sociale Integrativo Regionale di cui all’art. 29 della L.R. 18.12.07, n. 24, è indetto, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n.1333 del 08/02/2000 e modificato con D.C.R. n. 587 in data 31.01.2003, il
BANDO DI CONCORSO
per l'assegnazione dei contributi per l’anno 2010 .
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
1. I requisiti per la partecipazione al Bando di concorso, da possedersi alla data di pubblicazione del presente Bando, per accedere ai contributi per l’anno 2010, sono i seguenti:
a) cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, ai sensi degli artt. 5 e 9 del Decreto Legislativo n. 286/98;
b) residenza anagrafica nel Comune di RIONERO IN VULTURE; per il cittadino extracomunitario è richiesta la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Basilicata;
c) c1) non titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. è considerato adeguato l'alloggio, sito nel Comune di Rionero in Vulture o in un Comune contermine la cui superficie utile, riferita alla sola unità immobiliare, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali, di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro e degli sguinci di porte e finestre, risulti non inferiore a:
1) 45 mq. per nucleo familiare composto da uno o due persone;
2) 60 mq. per nucleo familiare composto da 3-4 persone;
3) 75 mq. per nucleo familiare composto da 5 persone;
4) 85 mq. per nucleo familiare composto da 6 persone;
5) 95 mq. per nucleo familiare composto da 7 persone ed oltre;
c2) non titolarità dei diritti di cui al punto c1 su uno o più alloggi siti in qualunque altra località, la cui rendita catastale rivalutata sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie di cat. A/3, classe 2, sito nel Comune cui si riferisce il Bando, con riferimento alla zona censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso. Sino al definitivo classamento delle unità immobiliari urbane di cui al D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni, la superficie di cui ai precedenti punti da 1 a 5 è trasformata in vani sulla base di mq. 14 a vano;
d) reddito annuo convenzionale del nucleo familiare (determinato ai sensi dell’art. 3, lett. e) della L.R. n. 24/07) non superiore a € 13.235,48.
Per reddito annuo convenzionale del nucleo familiare si intende la somma dei redditi complessivi di tutti i componenti il nucleo familiare stesso, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi, al netto degli assegni familiari e dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Sono esclusi i redditi dei componenti il nucleo familiare, diversi dall’assegnatario e/o dal coniuge, che, pur compresi nello stato di famiglia, hanno in altro Comune, posto a una distanza superiore a 100 Km dal Comune di residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato domicilio. I redditi derivanti da lavoro dipendente, prodotti dall’assegnatario e/o coniuge, che svolgono la propria attività lavorativa ad una distanza superiore a 100 km dal Comune di residenza, sono ridotti del 50 per cento prima di effettuare la detrazione per figli a carico o per altri componenti il nucleo familiare. I redditi prodotti dai figli conviventi sono calcolati nella misura del 70 per cento del loro ammontare. Vanno, altresì, computati tutti gli emolumenti, indennità, pensione e sussidi percepiti, ivi compresi quelli esentasse purché continuativi. Ai fini della determinazione del reddito non vanno computate le somme percepite a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra e quelle percepite a titolo di assegni per decorazioni al valor militare così come disposto dagli artt.1 e 77 del D.P.R. 23.12.1978 n. 915 e dall'art. 5 della legge 08.08.1991 n. 261, nonché quelle somme percepite una tantum dal lavoratore dipendente o pensionato riferite ad anni precedenti. Non va, altresì, computata ogni forma di sussidio, indennità o pensione corrisposta a titolo assistenziale dallo Stato o da altri Enti Pubblici a favore di componenti del nucleo familiare nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura prevista dalla legge per la concessione dell’assegno mensile di invalidità. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 457/78, come sostituito dall'art. 2, quattordicesimo comma, del Decreto Legge 23.01.1982 n. 9, convertito, con modifiche, dalla Legge 25 marzo 1982 n. 94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo, è ridotto di euro 516,46 per ogni altro componente oltre i due, con esclusione dei componenti il cui reddito non viene computato, in quanto hanno in altro Comune, posto a una distanza superiore a 100 Km dal Comune di residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato domicilio, sino ad un massimo di euro 3.098,74. La presente disposizione non si applica ai figli a carico (in quanto per questi analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici). Per le famiglie di nuova formazione, come definite all'art.8, terzo comma, lett. a3.2), il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi.
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare la persona convivente more uxorio, gli ascendenti, discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado purchè la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata con certificato di residenza storico-anagrafico. Gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini sono da considerarsi componenti del nucleo familiare principale purchè non coniugati e non facenti parte di altro nucleo familiare prevalente. Si intende per tale quello nei cui confronti la persona ha un rapporto di parentela o di affinità più stretto.
e) Conduttore di alloggio in locazione ad uso abitativo con canone annuo al netto degli oneri accessori desumibile dal contratto registrato in data antecedente a quella di pubblicazione del presente bando, avente la seguente incidenza sul reddito:
e1) per i nuclei familiari in possesso di un reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, al netto degli assegni familiari e dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, inferiore o uguale a € 11.985,22(somma di due pensioni minime INPS), l’incidenza del canone di locazione su tale reddito deve essere superiore al 14%;
e2) per i nuclei familiari in possesso di un reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, al netto degli assegni familiari e dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, superiore a € 11.985,22 (somma di due pensioni minime INPS) e di un reddito convenzionale, determinato ai sensi dell’art. 3 della L.R. 18.12.2007, n. 24, inferiore a € 13.235,48 l’incidenza del canone di locazione deve essere superiore al 24% del reddito convenzionale.
MODALITà DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere redatta, pena l’esclusione, sull'apposito modulo, anche in copia, fornito dal Comune.
Essa, debitamente sottoscritta, deve essere presentata agli Uffici Comunali entro il termine di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando.
Saranno considerate valide anche le domande spedite per raccomandata entro i termini sopra indicati.
Fa fede la data del timbro postale. Non saranno prese in considerazione le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine suddetto. In ogni caso, la domanda deve indicare:
a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente;
b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
c) il reddito annuo del nucleo familiare;
d) l'ubicazione dell'alloggio occupato, nonché se l’alloggio è gestito dall’ATER, dal Comune o da altri Enti;
e) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;
f) la sussistenza in favore del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare dei requisiti di cui ai precedenti punti c1) e c2) indicati per la partecipazione al concorso;
g) entità del canone annuo desumibile dal contratto di locazione al netto degli oneri accessori;
h) data di scadenza ed estremi del contratto di locazione.
SARANNO ESCLUSE DAL CONCORSO LE DOMANDE NON COMPLETE IN OGNI LORO PARTE E QUELLE CHE NON CONTERRANNO LA FIRMA DEL RICHIEDENTE IN CALCE ALL’AUTOCERTIFICAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI NELLA DOMANDA STESSA.
LA DATA DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEVE ESSERE PRECEDENTE A QUELLA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PENA L’ESCLUSIONE DALLO STESSO.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
Alla domanda di norma non va allegata alcuna documentazione.
Al fine di non incorrere nell’eventuale accertamento, in alternativa all’autocertificazione di cui alla stessa domanda, è consentito allegare copia della dichiarazione dei redditi dell’intero nucleo familiare dell’anno 2008 e copia del contratto di locazione debitamente registrato.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’istruttoria delle domande pervenute e la formazione della relativa graduatoria provvisoria verrà effettuata a cura del Comune entro trenta giorni dalla scadenza del bando (entro sessanta giorni per i capoluoghi di provincia).
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata entro i successivi 15 giorni e resterà affissa all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
Gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati al Comune entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria e dovranno essere esaminati dal Comune stesso entro i successivi quindici giorni.
Entro i successivi trenta giorni le graduatorie definitive dovranno essere approvate e trasmesse alla Regione per consentire la ripartizione dei contributi stanziati per l’anno in corso.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà formulata sulla base dell’ordine decrescente dell’incidenza del canone di locazione sul reddito del nucleo familiare calcolata con arrotondamento per difetto alla seconda cifra decimale e sulla base del reddito complessivo medio pro-capite del nucleo familiare mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi:
A) INCIDENZA CANONE SUL REDDITO
1) per i nuclei familiari con reddito complessivo annuo inferiore a € 11.985,22 (somme di due pensioni minime INPS):
- un punto per ogni punto percentuale intero di incidenza del canone su tale reddito superiore al 14%;
- per frazioni di punti percentuali di incidenza il punteggio è ridotto con arrotondamento per difetto alla seconda cifra decimale;
- oltre l'incidenza del 30% max 16 punti;
2) Nuclei familiari con reddito complessivo annuo superiore a € 11.985,22 (somme di due pensioni minime INPS) e con reddito convenzionale, determinato ai sensi dell’art. 3, lett. e) della L.R. n. 24/07, inferiore a € 13.235,48:
- un punto per ogni punto percentuale intero di incidenza del canone sul reddito convenzionale superiore al 24%;
- per frazioni di punti percentuali di incidenza il punteggio è ridotto con arrotondamento per difetto alla seconda cifra decimale;
- oltre l'incidenza del 40% max 16 punti;
B) REDDITO COMPLESSIVO MEDIO PRO-CAPITE DEL NUCLEO FAMILIARE
compreso tra € 0,00 e € 516,46 punti 10
“ “ tra € 516,47 e € 1.032,91 punti 9
“ “ tra € 1.032,92 e € 2.065,83 punti 8
" " tra € 2.065,84 e € 3.098,74 punti 7
" " tra € 3.098,75 e € 4.131,66 punti 6
" " tra € 4.131,67 e € 5.164,57 punti 5
" " tra € 5.164,58 e € 6.197,48 punti 4
“ “ tra € 6.197,49 e € 7.230,40 punti 3
" " tra € 7.230,41 e € 8.779,77 punti 2
“ “ tra € 8.779,78 e € 10.329,14 punti 1
superiore a € 10.329,15 punti 0
A parità di punteggio avranno priorità coloro i quali avranno ottenuto il maggior punteggio per il reddito medio annuo lordo pro-capite del nucleo familiare. A parità di punteggio e di priorità si procederà mediante sorteggio.
MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’entità del contributo da concedere, limitatamente al periodo di durata della locazione nel corso dell’anno, a ciascuno dei nuclei familiari in graduatoria è così determinata:
a) per i nuclei familiari in possesso di un reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico inferiore o uguale a € 11.985,22 (somma si due pensioni minime INPS), il contributo concedibile è pari alla percentuale di incidenza del canone su tale reddito eccedente il 14% e non può, comunque, essere superiore a € 3.098,74;
b) per i nuclei familiari in possesso di un reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico superiore a € 11.985,22 (somma di due pensioni minime INPS) e di un reddito convenzionale, determinato ai sensi dell’art. 3, lett. e), della L.R. n. 24/07, inferiore a € 13.235,48, il contributo concedibile è pari alla percentuale di incidenza del canone sul reddito convenzionale eccedente il 24% e non può, comunque, essere superiore a € 2.324,06.
Si precisa che, in caso di disponibilità di fondi inferiore al fabbisogno, la concessione dei contributi avverrà, in conformità a quanto stabilito con determina dirigenziale R.G. n° 69 del 18/01/2010, in misura proporzionale al fabbisogno complessivo in maniera da soddisfare, anche se parzialmente, tutte le richieste.
In presenza di richiedenti, sia conduttori di alloggi privati che assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali dovessero risultare morosi per l’anno 2010, il relativo contributo verrà erogato direttamente al locatore o all’Ente gestore e, nel caso in cui l’Ente gestore sia il Comune, il contributo verrà incamerato direttamente dallo stesso Comune.
Rionero in Vulture, 30 gennaio 2010
Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Attività Culturali e Relazioni Esterne
Dott. Giovanni CONTE
IN ALLEGATO LO SCHEMA DI DOMANDA
Allegato:schema_DOMANDA_2010.doc |