Logo Medaglia d argento al merito civile stemma
  Comune di Rionero in Vulture / News     
  «Home»   |   «News»   |   «Forum»  
Login      Password registrati registrati
             
 
La redazione
comune Sindaco
comune Giunta Comunale
comune Consiglio Comunale
comune Pres. Consiglio Comunale
comune Commissioni
comune Uffici e Servizi
comune Statuto
comune Regolamenti

Calendario
comune Autocertificazioni
comune Bandi e gare
comune Delibere e Determine
comune Guida ai servizi

Amministrazione Trasparente

Albo Pretorio

Sportello Unico Digitale Edilizia
Elenco Pec

La redazione
comune La Storia
comune Monumenti e Chiese
comune Monticchio
comune Il Monte Vulture
comune Palazzo Fortunato
comune Giustino Fortunato
comune Personaggi Illustri
comune I Sindaci di Rionero
comune Ricorrenze
comune Cucina tipica
comune Immagini e video
comune Biblioteca Comunale


Visitatori
Visitatori Correnti : 122
Membri : 0

La redazione



 
ORDINANZA n° 66 del 18 luglio 2011
Rionero in Vulture 18 luglio 2011 alle 10:55:00

CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2011 DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE.


CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2011 DEGLI INCENDI BOSCHIVI


E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BRUCIATURA


DELLE STOPPIE


ORDINANZA n° 66 del 18 luglio 2011


Il Sindaco


Vista la Legge Regionale 22.02.2005, n° 13 recante “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi”;


Vista la Legge n° 353 del 21.11.2000;


Visto il D.P.G.R. n° 168 del 24.06.2011;


Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;


Visto il Programma Antincendio Regionale 2009/2011;


Tenuto conto delle caratteristiche orografiche del territorio comunale;


O R D I N A


Che la bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali da eseguirsi nei campi e colture cerealicole non potranno aver luogo prima del 01.08.2011 in tutto il territorio comunale;


A V V I S A


Gli operatori agricoli e tutti i cittadini che esplicano attività nelle aree rurali che in tutto il territorio della Provincia di Potenza, il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi è fissato dal 01.7.2011 al 15.9.2011 e, pertanto, nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 7,8,9 e 10 della legge regionale 22.02.2005 n° 13.


A carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 12 della legge regionale n° 13 del 22.02.2005.


Il processo di bruciatura, dall’accensione fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da idoneo personale.


La bruciatura delle stoppie deve essere effettuata esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 04:00 e totale spegnimento entro le ore 10:00 dello stesso giorno, nonché in condizioni atmosferiche normali ed in giornate prive di vento.


Il proprietario o affittuario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l’obbligo di inviare apposita comunicazione di avviso al Comando Forestale dello Stato territorialmente competente, almeno 5 giorni prima dell’inizio della bruciatura indicando la persona responsabile delle operazioni e l’esatta ubicazione del fondo.


Nel caso in cui ciò non avvenga, l’interessato è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Comando Forestale interessato ed, in caso di nuova data, l’interessato è tenuto a inoltrare una ulteriore comunicazione.


Il proprietario o conduttore del fondo, nel quale sono presenti stoppie, deve, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta, eseguire una precesa lungo il perimetro, consistente nella lavorazione di una fascia di terreno larga dai sette ai dieci metri, che non presenti residui o stoppie affioranti.


La precesa perimetrale è ridotta a cinque metri nel caso in cui l’estensione della superficie interessata è inferiore ad un ettaro.


La precesa è ridotta a cinque metri, qualunque sia l’estensione del fondo e limitatamente alla linea di confine, nel caso di superfici contigue ad altre condotte da soggetti anch’essi obbligati alla realizzazione della precesa.


La larghezza della precesa deve essere compresa fra dodici e quindici metri, qualunque sia l’estensione del fondo, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti o adiacenti autostrade, superstrade, strade o ferrovie o da centri e nuclei abitati.


Nel caso di inosservanza delle presenti disposizioni, ferma restando l’applicazione della disciplina penale prevista in materia, le infrazioni alla Legge Regionale n° 13/05 sono punibili con sanzioni amministrative pecunarie:


da € 380,00 ad € 2.600,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie prima del periodo fissato;


da € 160,00 ad € 1.050,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie fuori dagli orari prescritti e nelle condizioni favorevoli richieste, ovvero in assenza di personale idoneo in aiuto al proprietario o al conduttore del fondo;


€ 160,00 per chi non invia apposita comunicazione al Comando Forestale dello Stato territorialmente competente;


da € 270,00 ad € 1.600,00 per chi non provvede ad eseguire le precese perimetrali così come previsto dall’articolo 9 della L.R. n° 13/05;


da € 160,00 ad € 1.050,00 per chi ha praticato le precese con larghezza inferiore a quella prescritta dall’art. 9 della L.R. n° 13/05.


Le sanzioni sono disciplinate dalla legge regionale n° 36 del 27.12.1983.


Per prevenire inottemperanze e comportamenti contrastanti con le suddette norme, sarà attivata un’intensa e diffusa vigilanza su tutto il territorio comunale, anche con il ricorso alla collaborazione di aderenti ad associazioni di volontariato di protezione civile.


Dalla Residenza Comunale, 18 luglio 2011


IL SINDACO


Dott. Antonio PLACIDO


IN ALLEGATO COPIA DELL'ORDINANZA



Allegato:Ordinanza_Stoppie_2011.pdf

Letto : 1210 | Torna indietro

Invia questa pagina ad un amico! Clicca qui

 

Cerca nel sito


Calendario
<Novembre>
LMMGVSD
00 00 00 00 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30


La redazione
comunicando Ditelo al sindaco
comunicando Forum
comunicando Libro degli ospiti
comunicando Newsletter
comunicando Segnalazione guasto

Utilità
Numeri utili
Sanità
Trasporti
Scuole
Parcheggi
Associazioni
Sport
Luoghi di culto
Tempo libero
Codice Fiscale
Link utili




Scarica visualizzatore


 
 
©-2001-2012 - Tutti diritti riservati - Comune di Rionero in Vulture 
-  Provincia di Potenza  - Via R. Ciasca,8 - c.a.p. 85028
- Centralino Tel. 0972/729111 -
E-mail: info@comune.rioneroinvulture.pz.it
Abitanti: 13447 - Alt. s.l.m. 656 mt

Valid HTML 4.01! Valid CSS!