Gli operatori agricoli e tutti i cittadini che esplicano attività nelle aree rurali che in tutto il territorio della Provincia di Potenza, il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi è fissato dal 01.7.2011 al 15.9.2011 e, pertanto, nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 7,8,9 e 10 della legge regionale 22.02.2005 n° 13.
A carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 12 della legge regionale n° 13 del 22.02.2005.
Il processo di bruciatura, dall’accensione fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da idoneo personale.
La bruciatura delle stoppie deve essere effettuata esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 04:00 e totale spegnimento entro le ore 10:00 dello stesso giorno, nonché in condizioni atmosferiche normali ed in giornate prive di vento.
Il proprietario o affittuario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l’obbligo di inviare apposita comunicazione di avviso al Comando Forestale dello Stato territorialmente competente, almeno 5 giorni prima dell’inizio della bruciatura indicando la persona responsabile delle operazioni e l’esatta ubicazione del fondo.
Nel caso in cui ciò non avvenga, l’interessato è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Comando Forestale interessato ed, in caso di nuova data, l’interessato è tenuto a inoltrare una ulteriore comunicazione.
Il proprietario o conduttore del fondo, nel quale sono presenti stoppie, deve, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta, eseguire una precesa lungo il perimetro, consistente nella lavorazione di una fascia di terreno larga dai sette ai dieci metri, che non presenti residui o stoppie affioranti.
La precesa perimetrale è ridotta a cinque metri nel caso in cui l’estensione della superficie interessata è inferiore ad un ettaro.
La precesa è ridotta a cinque metri, qualunque sia l’estensione del fondo e limitatamente alla linea di confine, nel caso di superfici contigue ad altre condotte da soggetti anch’essi obbligati alla realizzazione della precesa.
La larghezza della precesa deve essere compresa fra dodici e quindici metri, qualunque sia l’estensione del fondo, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti o adiacenti autostrade, superstrade, strade o ferrovie o da centri e nuclei abitati.
Nel caso di inosservanza delle presenti disposizioni, ferma restando l’applicazione della disciplina penale prevista in materia, le infrazioni alla Legge Regionale n° 13/05 sono punibili con sanzioni amministrative pecunarie:
da € 380,00 ad € 2.600,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie prima del periodo fissato;
da € 160,00 ad € 1.050,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie fuori dagli orari prescritti e nelle condizioni favorevoli richieste, ovvero in assenza di personale idoneo in aiuto al proprietario o al conduttore del fondo;
€ 160,00 per chi non invia apposita comunicazione al Comando Forestale dello Stato territorialmente competente;
da € 270,00 ad € 1.600,00 per chi non provvede ad eseguire le precese perimetrali così come previsto dall’articolo 9 della L.R. n° 13/05;
da € 160,00 ad € 1.050,00 per chi ha praticato le precese con larghezza inferiore a quella prescritta dall’art. 9 della L.R. n° 13/05.
Le sanzioni sono disciplinate dalla legge regionale n° 36 del 27.12.1983.
Per prevenire inottemperanze e comportamenti contrastanti con le suddette norme, sarà attivata un’intensa e diffusa vigilanza su tutto il territorio comunale, anche con il ricorso alla collaborazione di aderenti ad associazioni di volontariato di protezione civile.
Dalla Residenza Comunale, 18 luglio 2011