Rionero in Vulture 27 dicembre 2011 alle 13:46:00
Pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell'anno 2011
(ai sensi dell'art. 2 comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni)
Pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell'anno 2011
(ai sensi dell'art. 2 comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni)
Si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio della Provincia di Potenza che, con inizio dal giorno 30 dicembre 2011, presso il Comune di competenza, sul sito internet dell'Agenzia, nonché presso la sede dell'Ufficio provinciale, sito in Corso XVIII agosto 44, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 12:30 potranno essere consultati gli elenchi delle particelle di terreno1, per ogni particella o porzione di particella, che sono state aggiornate sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese, per l'anno 2011, dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo.
I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell'Agenzia del Territorio.
È facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere, in sede di autotutela, il riesame dell'atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 120 giorni, ai fini della presentazione del ricorso.
I suddetti elenchi saranno disponibili presso le suddette sedi, per un periodo di 60 giorni consecutivi, e così fino al 28.02.2012 incluso.
1 Gli elenchi, per ogni particella, riportano gli identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità colturale catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente.
IN ALLEGATO L'AVVISO
Allegato:Avviso_Agenzi_del_Territ.pdf |