VISTO che l’Amministrazione Comunale ha già attivato le procedure tecniche ed amministrative necessarie per l’esecuzione degli interventi di ripristino del manto stradale dissestato;
RITENUTO opportuno, nelle more dell’esecuzione e del completamento dei lavori di cui sopra, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, disporre la limitazione della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli e su tutte le strade ricadenti all’interno della delimitazione del centro abitato;
SENTITO in merito il Responsabile del Servizio di Polizia Locale che ha rappresentato la necessità di procedere alla emissione di apposita Ordinanza di limitazione della velocità massima veicolare, al fine di evitare situazioni di pericolo alla pubblica e privata incolumità e garantire la sicurezza stradale, a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento contingibile ed urgente e fino al completamento dei lavori di ripristino del manto stradale in tutto il centro abitato;
VISTI gli artt. 7, 141,142 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, come da ultimo modificato della Legge 29 luglio 2010 n, 120, nonché il relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
O R D I N A
in deroga al limite massimo di velocità di 50 km/h stabilito dal Codice della Strada nei centri abitati, per motivi di sicurezza pubblica e della circolazione stradale nonché di pubblico interesse:
Ø È istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h per tutte le categorie di veicoli e su tutte le strade ricadenti all’interno della delimitazione del centro abitato, fino al completamento dei lavori di ripristino del manto stradale;
D I S P O N E
1. Di trasmettere la presente Ordinanza, per quanto di rispettiva competenza, al Prefetto, al Comando Carabinieri di Rionero in Vulture, al Comando di Polizia Locale di Rionero in Vulture ed a tutti altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S., presenti sul territorio comunale, incaricati della vigilanza sull’esatta esecuzione della presente Ordinanza.
2. Di dare la più ampia diffusione alla presente Ordinanza attraverso i mezzi di informazione ritenuti più idonei, tra i quali il sito web del Comune di Rionero in Vulture.
3. Copia della presente verrà affissa all’Albo Pretorio dell’Ente e sarà portata a conoscenza del pubblico nei consueti modi di diffusione.
4. Di demandare al Servizio Tecnico per la Vivibilità l’apposizione di segnaletica stradale temporanea mobile collocata su transenne o altri supporti idonei a tutti gli ingressi del centro abitato.
5. Di darsi atto che, in ogni caso, tale provvedimento ha validità anche in assenza di segnaletica stradale, attesa la sua natura contingibile ed urgente.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, salvo che il fatto non costituisca reato.
A norma dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e ss.mm.ii si rende noto che il responsabile del presente procedimento è il Comandante della Polizia Locale Magg. Mauro DI LONARDO.
Dalla Residenza Municipale, 23 novembre 2012.
Il Sindaco
Dott. Antonio PLACIDO