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La redazione



 
Messaggio Informativo - I.M.U. Imposta Municipale Propria - Anno 2012
Rionero in Vulture 27 novembre 2012 alle 12:39:00

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 (IMU)

Comune di Rionero in Vulture


Provincia di Potenza


IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 (IMU)


MESSAGGIO INFORMATIVO


Il Comune di Rionero in Vulture ha approvato il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).


ALIQUOTE



  • abitazione principale: 0,40%

  • fabbricati rurali strumentali: esenti;

  • altri fabbricati e immobili: 0,96%.

DETRAZIONI



  • euro 200,00 per abitazione principale e pertinenze, maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, secondo le condizioni di legge, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00;

  • euro 300,00 per l'abitazione principale posseduta, ai sensi del regolamento Comunale sull'IMU, da contribuente portatore di handicap ovvero che ha nel proprio nucleo familiare o, comunque, con esso convivente almeno un parente in linea diretta fino al 2° (secondo) grado oppure legato da vincolo di affinità di primo grado portatore di handicap, ed a tal fine fa riferimento, per la verifica del possesso dei requisiti soggettivi che danno diritto al beneficio dell'agevolazione a quelli individuati dalla Legge n° 104/1992 smi.

IL SINDACO


 


Visto l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;


Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;


Visto l’art. 4 del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012 n. 44;


 


RENDE NOTO CHE


 


Il 17 dicembre 2012 Scade il termine ultimo per il versamento del SALDO dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno di imposta 2012.


Il Consiglio Comunale con Deliberazione n° 29 del 29/06/2012 ha fissato, per il corrente anno d’imposta 2012, le seguenti aliquote:


a) aliquota del 4,0 per mille: abitazione principale e relative pertinenze, compresa l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che venga presentata al competente ufficio Comunale specifica comunicazione. Sono, altresì, assimilate all’abitazione principale: a) l’abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per l’edilizia popolare (per il versamento dell’imposta da corrispondere per tali tipologie va indicato il codice tributo 3912);


a1) detrazione per abitazione principale: €. 200,00;


b) aliquota del 9,6 per mille: tutte le unità immobiliari diverse dalle fattispecie individuate nelle lettere a1) ed a2); (per il versamento dell’imposta da corrispondere per tali tipologie va indicato il codice tributo 3918 per la quota del 5,8 per mille ed il codice tributo 3919 per la restante quota del 3,8 per mille);


c) aliquota del 9,6 per mille: per le aree fabbricabili (per il versamento dell’imposta da corrispondere per tali tipologie va indicato il codice tributo 3916 per la quota del 5,8 per mille ed il codice tributo 3917 per la restante quota del 3,8 per mille);


 


Cosa si intende per abitazione principale


Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, come indicato dal comma 2, art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012. La norma specifica inoltre che “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.


 


Cosa si intende per pertinenza dell’abitazione principale


L'articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 stabilisce che per pertinenze dell'abitazione principale «si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo».


 


Quale è la misura della detrazione per l’abitazione principale


Dall'imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; La detrazione per abitazione principale è elevabile ad €. 300,00 per l’abitazione principale posseduta da contribuente portatore di handicap ovvero che ha nel proprio nucleo familiare, o comunque con esso convivente, il coniuge o almeno un parente in linea diretta fino al secondo grado oppure legato da vincolo di affinità di primo grado, portatore di handicap;


se l’abitazione principale è di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Inoltre la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale. L’importo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 400 euro.


 


Altre indicazioni utili


1) la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 per cento:


- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del d. lgs. 42 del 22/1/04;


- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.


 


Dichiarazione IMU


Nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune va presentata la dichiarazione IMU. La dichiarazione va presentata al Comune entro 90 giorni dalla data della variazione. In ogni caso la prima scadenza non può essere anteriore al 30 novembre 2012.


Il modello della dichiarazione e le relative istruzioni sono reperibili nel sito www.finanze.it e nel sito istituzionale del Comune di Rionero in Vulture: www.comune.rioneroinvulture.pz.it


 


Per maggiori informazioni i contribuenti possono rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Rionero in Vulture nelle ore di ufficio (tel. 0972-729238; 729231)


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